mercoledì 6 agosto 2014

BREVI NOTE AL CONSIGLIO COMUNALE DEL 16 Luglio 2014
In tale seduta il Consigliere di San Fermo Democratica era assente, per cui pubblichiamo due note riferite a due punti dell'ordine del giorno presentate dai Consiglieri di opposizione presenti.
4 – RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DI DEBITO FUORI BILANCIO - VERTENZA COMUNE DI SAN FERMO DELLA BATTAGLIA /COMPAGNONE ANGELA
Con riferimento al punto 4 dell’ordine del giorno, i gruppi di opposizione voteranno per il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio (ex art. 194 del D.Lgs n. 267/2000).
A tal riguardo, infatti, risulta doveroso dare esecuzione alla sentenza n. 301/2010 emessa in data 17 dicembre 2009 dal TAR Lombardia e alla sentenza n. 999/2014 emessa in data 12 novembre 2013 dal Consiglio di Stato che, senza mezzi termini, hanno censurato l’operato di amministratori pubblici e tecnici dipendenti, emettendo sentenze di condanna nei confronti del nostro Ente.
Tuttavia, è giusto sottolineare, sin d’ora, che i gruppi di minoranza procederanno alle dovute verifiche del caso ed adotteranno tutte quelle azioni, ritenute necessarie, affinché il nostro Comune non si faccia carico di alcun danno patrimoniale causato da una possibile insipienza degli amministratori pubblici coadiuvati da tecnici che potrebbero aver operato con negligente sufficienza.
Si ritiene, infatti, che i costi derivanti dalla lunga e triste vicenda ormai denominata “famigerata casa rossa”, lievitati in modo esponenziale a causa di una testarda ed incomprensibile presa di posizione dei nostri amministratori, non possano essere imposti alla collettività. Ad essi, si ritiene, debbano fare fronte tutti coloro che, a vario titolo, hanno preso parte alla triste vicenda di “abuso edilizio”.
6 – MODIFICA ARTICOLO 25 COMMA 6 DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SERVIZI, SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI
Con riferimento al punto 6 dell’ordine del giorno, i Consiglieri di opposizione voteranno per l’approvazione del documento in parola.
Si ritiene, infatti, che approfondire la regolamentazione della concessione di contributi, soprattutto quelli straordinari, dovrebbe essere un passo molto importante verso quella trasparenza che, più volte, i gruppi di minoranza di questo Consiglio hanno invocato.
Trasparenza che è stata richiesta per il semplice fatto che tali contributi sono costituiti da sostanze patrimoniali appartenenti alla collettività e come tali non si può disporre di esse a piacimento od assumendo un discutibile libero arbitrio.
Questa amministrazione, nel tempo, ha concesso, con sistematica cadenza, contributi definiti straordinari che, si ritiene, fossero privi del requisito della “straordinarietà”. Come può essere definito un contributo “straordinario” se viene concesso ogni anno ? Si ritiene che un contributo può essere definito “straordinario” solo quando viene concesso per fare fronte ad una effettiva esigenza scaturita da un evento che, come tale, risulta inatteso o fortuito.
Oggi, con la modifica all’art. 25 – 6° comma – del Regolamento in precedenza citato e modificato con “I contributi straordinari, da richiedersi con specifica domanda indicantie l’importo del contributo richiesto, le motivazioni dello stesso e l’eventuale preventivo delle spese, possono essere concessi esclusivamente per spese che non hanno il carattere della ordinarietà e non possono essere devoluti al finanziamento di spese aventi natura diversa da quella per i quali sono stati erogati.”, si spera che tali concessioni possano essere regolamentati in modo tale da essere concessi in presenza di effettive esigenze “straordinarie”.
Certo, sorgono legittimi dubbi circa la tempistica assunta dalla Giunta Comunale per apportare delle modifiche al 6° comma del citato art. 25. Dubbi che trovano fondamento dall’operato della Corte dei Conti che, di recente, ha archiviato il contesto riferito alla concessione di contributi straordinari effettuati dalla vecchia amministrazione.
Contesto che, è bene sottolineare, è stato promosso da tutti i gruppi di minoranza, e non dal solo consigliere Scalisi come – erroneamente – riportato in una testata giornalistica locale. Tale contesto è stato avviato poiché si riteneva che fossero state violati gli artt. 38, 5° comma, e 49, 1° comma, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; art. 9, 1° comma, della Legge 22 febbraio 2000, n. 28; art. 6, 8° comma, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122.
E, quindi, se risulta corretto l’operato della vecchia amministrazione che ha – sicuramente – agito applicando le norme del regolamento in uso a questo Ente, ci si chiede il motivo per il quale la nuova amministrazione, costituita dalle stesse persona, apporti delle modifiche
A quest’ultimo quesito non è richiesta alcuna risposta in quanto lo stesso è da intendersi come una pura e semplice esternazione.

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