BREVI NOTE AL CONSIGLIO
COMUNALE DEL 16 Luglio 2014
In tale seduta il
Consigliere di San Fermo Democratica era assente, per cui
pubblichiamo due note riferite a due punti dell'ordine del giorno
presentate dai Consiglieri di opposizione presenti.
4 – RICONOSCIMENTO
DELLA LEGITTIMITA' DI DEBITO FUORI BILANCIO - VERTENZA COMUNE DI SAN
FERMO DELLA BATTAGLIA /COMPAGNONE ANGELA
Con riferimento al punto
4 dell’ordine del giorno, i gruppi di opposizione voteranno per il
riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio (ex art.
194 del D.Lgs n. 267/2000).
A tal riguardo, infatti,
risulta doveroso dare esecuzione alla sentenza n. 301/2010 emessa in
data 17 dicembre 2009 dal TAR Lombardia e alla sentenza n. 999/2014
emessa in data 12 novembre 2013 dal Consiglio di Stato che, senza
mezzi termini, hanno censurato l’operato di amministratori pubblici
e tecnici dipendenti, emettendo sentenze di condanna nei confronti
del nostro Ente.
Tuttavia, è giusto
sottolineare, sin d’ora, che i gruppi di minoranza procederanno
alle dovute verifiche del caso ed adotteranno tutte quelle azioni,
ritenute necessarie, affinché il nostro Comune non si faccia carico
di alcun danno patrimoniale causato da una possibile insipienza degli
amministratori pubblici coadiuvati da tecnici che potrebbero aver
operato con negligente sufficienza.
Si ritiene, infatti, che
i costi derivanti dalla lunga e triste vicenda ormai denominata
“famigerata casa rossa”, lievitati in modo esponenziale a causa
di una testarda ed incomprensibile presa di posizione dei nostri
amministratori, non possano essere imposti alla collettività. Ad
essi, si ritiene, debbano fare fronte tutti coloro che, a vario
titolo, hanno preso parte alla triste vicenda di “abuso edilizio”.
6 – MODIFICA ARTICOLO
25 COMMA 6 DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SERVIZI,
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E
L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED
ENTI PUBBLICI E PRIVATI
Con riferimento al punto
6 dell’ordine del giorno, i Consiglieri di opposizione voteranno
per l’approvazione del documento in parola.
Si ritiene, infatti, che
approfondire la regolamentazione della concessione di contributi,
soprattutto quelli straordinari, dovrebbe essere un passo molto
importante verso quella trasparenza che, più volte, i gruppi di
minoranza di questo Consiglio hanno invocato.
Trasparenza che è stata
richiesta per il semplice fatto che tali contributi sono costituiti
da sostanze patrimoniali appartenenti alla collettività e come tali
non si può disporre di esse a piacimento od assumendo un discutibile
libero arbitrio.
Questa amministrazione,
nel tempo, ha concesso, con sistematica cadenza, contributi definiti
straordinari che, si ritiene, fossero privi del requisito della
“straordinarietà”. Come può essere definito un contributo
“straordinario” se viene concesso ogni anno ? Si ritiene che un
contributo può essere definito “straordinario” solo quando viene
concesso per fare fronte ad una effettiva esigenza scaturita da un
evento che, come tale, risulta inatteso o fortuito.
Oggi, con la modifica
all’art. 25 – 6° comma – del Regolamento in precedenza citato
e modificato con “I
contributi straordinari, da richiedersi con specifica domanda
indicantie l’importo del contributo richiesto, le motivazioni dello
stesso e l’eventuale preventivo delle spese, possono essere
concessi esclusivamente per spese che non hanno il carattere della
ordinarietà e non possono essere devoluti al finanziamento di spese
aventi natura diversa da quella per i quali sono stati erogati.”,
si spera che tali concessioni possano essere regolamentati in
modo tale da essere concessi in presenza di effettive esigenze
“straordinarie”.
Certo, sorgono legittimi
dubbi circa la tempistica assunta dalla Giunta Comunale per apportare
delle modifiche al 6° comma del citato art. 25. Dubbi che trovano
fondamento dall’operato della Corte dei Conti che, di recente, ha
archiviato il contesto riferito alla concessione di contributi
straordinari effettuati dalla vecchia amministrazione.
Contesto che, è bene
sottolineare, è stato promosso da tutti i gruppi di minoranza, e non
dal solo consigliere Scalisi come – erroneamente – riportato in
una testata giornalistica locale. Tale contesto è stato avviato
poiché si riteneva che fossero state violati gli artt. 38, 5°
comma, e 49, 1° comma, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; art. 9, 1°
comma, della Legge 22 febbraio 2000, n. 28; art. 6, 8° comma, del
D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla Legge
30 luglio 2010, n. 122.
E, quindi, se risulta
corretto l’operato della vecchia amministrazione che ha –
sicuramente – agito applicando le norme del regolamento in uso a
questo Ente, ci si chiede il motivo per il quale la nuova
amministrazione, costituita dalle stesse persona, apporti delle
modifiche
A quest’ultimo quesito
non è richiesta alcuna risposta in quanto lo stesso è da intendersi
come una pura e semplice esternazione.
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