Alla
nota vicenda denominata “casa rossa” si aggiunge un'altra
puntata......il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza di
revocazione presentata dal Comune di San Fermo della Battaglia, che
chiedeva di rendere inefficace la sentenza del 4 marzo 2014 che
annullava il premesso di costruire rilasciato dal nostro Comune nel
2007.
Questa
sentenza appiattisce il delirio di onnipotenza della nostra Giunta,
che pensa comunque ancora di avere ragione, continuando a spendere
risorse pubbliche, ovvero nostre, per dimostrare ciò.
Ancora
prima che il CdS si pronunciasse, riguardo tutta la vicenda, i tre
gruppi di opposizione il 17 giugno 2014 hanno presentato
un'interrogazione che pubblichiamo, comprese le risposte ricevute a
firma del Sindaco con lettera del 25 giugno 2014 prot. n. 4346/1.7.
Ai
lettori l'ardua sentenza.........
OGGETTO: Interrogazione
(ex artt. 34, 35 e segg. del Regolamento del CC).
Immobile
– denominato “Casa Rossa” – sito in San Fermo
della Battaglia, via Figino n. 4.
AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI SAN FERMO
DELLA BATTAGLIA
e, per conoscenza:
AL SIG. PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI COMO
Via Volta, n. 50
22100 - COMO
Il
presente atto fa specifico riferimento all’annosa questione che,
oggi, viene comunemente definita: “Casa Rossa”
di via Figino e vede quali protagonisti in
un contesto di abuso edilizio: il comune di San Fermo della
Battaglia; l’impresa “Mazzucchi Costruzioni Srl” ed un
cittadino del nostro Paese.
E’
bene, sin d’ora, precisare che la presente trattazione non ha lo
scopo di appurare la fondatezza delle notizie riportate in vari
articoli pubblicati dalla testata giornalistica “La Provincia”
(ripresi in toto per la stesura di volantini distribuiti nel nostro
Paese), riguardanti l’edificazione di una palazzina e di un muro di
sostegno nella via Figino. Costruzioni che insistono in una zona
residenziale (ZONA B2) e, come tali, soggetti a delle restrizioni
edilizie di cui i tecnici comunali, sembrerebbe, non abbiano tenuto
conto all’atto del rilascio del permesso di costruire o, se ne
hanno tenuto conto, hanno, successivamente, omesso di appurare la
corrispondenza di quanto autorizzato a costruire con ciò che
effettivamente è stato edificato.
Il
dubbio che poteva sorgere su un eventuale abuso edilizio consumato
nel nostro Paese viene, infatti, superato dalla sentenza n. 301/2010
del T.A.R. Lombardia e dalla sentenza n. 999/2014 del Consiglio di
Stato che, annullando il permesso di costruire, hanno, di fatto,
avallato la tesi del “ricorrente” e confermato il contenuto degli
articoli di stampa.
Semplificando:
il manufatto è ritenuto abusivo.
La
presente interrogazione non ha neppure lo scopo di sottolineare o
mettere in discussione il conflitto di interessi che traspare
dall’operato di un membro dell’attuale Gruppo Consigliare di
maggioranza che nella passata legislazione amministrativa ha,
contemporaneamente, rivestito il ruolo di assessore e quello di
progettista della famigerata “casa rossa”. In
estrema sintesi: la stessa persona ha rivestito il duplice incarico
di controllore e controllato.
Al
di là di questioni etico-professionali, si ritiene, a tal riguardo,
che le spiegazioni di merito saranno, probabilmente, forniti alla
Giustizia Ordinaria la quale ha già fissato la data per l’udienza
del procedimento penale riferito, probabilmente, a presunti abusi
edilizi.
Ed
ancora. L’interrogazione non viene presentata per difendere o per
sottolineare le lamentele di un cittadino che vede calpestati i
propri diritti da coloro che, invece, in forza del loro ufficio,
dovrebbero perorare e garantirgli. E’ bene sottolineare che questo
cittadino ha già dato ampia dimostrazione di sapersi difendere anche
da solo in tutte le sedi competenti ed in tutti i gradi di giudizio.
A
tal riguardo, tuttavia, risulta legittimo chiedersi il motivo per il
quale un cittadino debba, giocoforza, avventurasi in costose ed
estenuanti azioni penali ed amministrativi per poter vedere affermato
un proprio diritto.
Così
come risulta legittimo domandarsi la ragione per la quale gli
amministratori del nostro Paese, in modo ostinato, continuino ad
opporsi ad un diritto che, senza mezzi termini, è stato riconosciuto
fondato sia dal TAR che dal Consiglio di Stato.
Probabilmente
nel nostro Paese non si attribuisce molto importanza all’abusivismo
edilizio cosa che, invece, per molti amministratori di altri comuni
rappresenta un vero e proprio cavallo di battaglia.
Con
la presente interrogazione, invece, i gruppi di minoranza chiedono,
cortesemente, alla S.V. di voler chiarire alcuni aspetti di questa
lunga e triste vicenda denominata “casa rossa” che,
indubbiamente, coinvolge l’intera collettività del nostro Paese
sia sotto l’aspetto emotivo che economico. Infatti, non può
escludersi a priori che l’azione legale, intrapresa dalla passata
Giunta e continuata dall’attuale, e gli effetti risarcitori verso
“il ricorrente” nonché ulteriori aggravi che, probabilmente, si
manifesteranno al termine di questo annoso contesto legale, andranno,
indiscutibilmente, a gravare nel bilancio del nostro Paese.
Pertanto,
considerato che l’argomento in trattazione riguarda esplicitamente
l’attività del nostro Comune e che interessa in particolare la
vita sociale ed economica della nostra popolazione, i sottoscritti
consiglieri, nell’espletamento del proprio mandato, chiedono, in
primo luogo, alla S.V. se intende assumere una iniziativa risolutiva
del gravoso problema.
Ed
ancora, si chiede:
- il motivo per il quale l’Amministrazione comunale presieduta dalla S.V. ha rilasciato, in data 15 marzo 2014, un permesso di costruire “in sanatoria” riguardante un muro facente parte del progetto della costruzione contestata anziché prendere atto e dare esecuzione alle sentenze di condanna emesse, rispettivamente, dal T.A.R. Lombardia (sentenza n. 301/2010 del 17 dicembre 2009, depositata in data 8 febbraio 2010) e dal Consiglio di Stato (sentenza n. 999/2014 del 12 novembre 2013, depositata in 4 marzo 2014);
Risposta punto
1) in data 15 marzo 2014, è stato rilasciato regolare
permesso di costruire in sanatoria di un muro completamente
differente nella posizione e sua consistenza rispetto a quello
assentito dal permesso di costruire annullato con sentenza del TAR
confermato dal CdS; la procedura di cui si discute ha avuto un suo
iter amministrativo completamente separato e disgiunto dalla pratica
in oggetto di contestazione; di conseguenza il rilascio dell'atto di
sanatoria era dovuto una volta verificata la conformità urbanistica
del manufatto;
- di dare una spiegazione circa l’errata pubblicazione nella sezione “albo on line” del nostro Comune del permesso di costruire “in sanatoria”. Infatti, nell’inserimento dei dati è stato utilizzato un titolo diverso. Circostanza questa che è stata oggetto di segnalazione alla Procura della Repubblica di Como da parte della nostra Polizia Locale;
Risposta punto 2)
l'errata pubblicazione sull'albo on/line è stato frutto di un mero
errore materiale dell'impiegata addetta la quale, non appena
informata dell'errore, ha prontamente provveduto alla rettifica; a
comprova di ciò si evidenzia che il solerte Ufficiale di polizia
locale ha provveduto con la stessa rapidità con cui ha fatto la
denuncia a comunicare alla Procura della Repubblica l'avvenuta
correzione della pubblicazione;
- di illustrare il motivo per il quale in data 29 aprile 2014 la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 36, pur riconoscendo inappellabile la sentenza del Consiglio di Stato, ha approvato di ricorrere, per revocazione, al Consiglio di Stato e, per difetto di giurisdizione, alla Corte Suprema di Cassazione avverso la stessa Sentenza. Il ricorso riporta come motivazione: “””……..questo Comune nel frattempo si è dotato di nuovo Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) approvato definitivamente con deliberazione consiliare n. 6 in data 11 gennaio 2010 che ad oggi consentirebbe la legittima realizzazione dell’edificio con i volumi e le altezze che sono state oggetto di censura da parte del T.A.R. e del Consiglio di Stato”””;
Risposta
punto 3) le motivazioni con cui si è ricorso al CdS per
revocazione trovano fondamento nella convinzione che gli atti
amministrativi posti in essere siano legittimi e che pertanto il CdS
sia incorso in palese errore meteriale (c.d. abbaglio dei sensi) come
ampiamente dimostrato dall'Avvocato Di Matteo nel ricorso agli atti
dell'Ente; per il ricorso di fronte alla corte di Cassazione in fase
di predisposizione l'Avvocato Di Matteo dimostrerà il difetto di
giurisdizione del giudice amministrativo a vantaggio del giudice
civile, trattandosi di materie attinenti il diritto di proprietà;
- con riferimento al virgolettato di cui al punto 3), di confermare se è a conoscenza del fatto che il P.G.T. risulta a tutt’oggi essere oggetto di ricorso al T.A.R. Lombardia da parte della Provincia di Como (Delibera di Giunta Provinciale di Como n. 26 del 25 gennaio 2007);
Rispsota punto 4)
evidentemente le SSLL non seguono con la dovuta attenzione la vita
amministrativa del Comune perchè, altrimenti saprebbero che il
ricorso della Provincia a cui fanno riferimento è decaduto per
cessata materia del contendere a seguito dell'approvazione della
variante del PGT; di conseguenza il PGT è pienamente vigente e, nei
confronti dello stesso, non grava alcun ricorso giurisdizionale;
- con riferimento al punto 3) che precede, di specificare l’ammontare dei costi preventivati che il nostro Comune dovrà sostenere e quale capitolo di spesa sarà intaccato;
Risposta punto 5)
i costi di causa non sono facilmente preventivabili, in linea di
massima vengono quantificati in circa euro 20/25.000,00 che, in ogni
caso, sono di gran lunga inferiori a quanto il comune ipoteticamente
dovrebbe pagare qualora chaimato a rispondere per danni dall'impresa
"Mazzucchi"; le spese verranno imputate all'intervento
relativo alle spese legali;
- di chiarire il motivo per il quale, in un contenzioso tra privati, l’Amministrazione Comunale abbia fermamente fatta propria una delle due posizioni e, anche dopo l’autorevole decisione del T.A.R. Lombardia e del Consiglio di Stato, continui, testardamente, a mantenere tale impostazione investendo nuove preziose risorse economiche pubbliche;
Risposta punto 6)
questa Amministrazione sta semplicemente difendendo la correttezza e
validità degli atti amministrativi emanati; ovviamente non vi è
alcun interesse ad intromettersi in un contenzioso tra privati di
natura civilistica, che tale deve rimanere; d'altro canto il tenore
della Vostra interrogazione sembra propendere per la difesa d'ufficio
di "una delle due posizioni" private, in palese
contraddizione con la difesa dell'interesse pubblico prevalente che
ogni amministrazione deve perseguire;
- di chiarire se sono state effettuate le dovute verifiche per rilevare eventuali errori commessi dai responsabili degli uffici competenti e dagli amministratori pubblici che hanno causato e stanno tuttora producendo al nostro Paese un grave danno sia erariale che di immagine. Si ritiene, infatti, non plausibile la circostanza di imputare al bilancio del nostro Comune delle spese legali e risarcitorie, con relativo sperpero del patrimonio della collettività, causate dalla negligenza e/o insipienza di coloro che dovrebbero operare e vigilare nell’interesse del nostro Ente.
Rispsosta
punto 7) poichè perfettamente convinti della bontà
dell'azione amministrativa comunale non si ritiene, allo stato
attuale, di effettuare alcuna verifica sull'operato degli uffici
comunali.
Il
Capogruppo di “Prospettiva San Fermo” Massimo
Butti
Il
Capogruppo di “San Fermo Democratica” Sabrina
Butti
Il
Capogruppo di “Lega Nord” Andrea
Signorelli
Il
Consigliere del gruppo “Prospettiva San Fermo” Giuseppe
Scalisi