TARES QUESTA SCONOSCIUTA..............
Con delibera del 17 settembre 2013 il Consiglio Comunale di San Fermo ha approvato il regolamento per la disciplina e l'applicazione della TARES, il piano finanziario e le relative tariffe, ovvero i principi e le modalità per determinare la nuova tassa. Ma, tutti sanno cos'è la TARES? Abbiamo pensato di riassumere brevemente e con semplicità un argomento alquanto complesso.
Che cos’è la TARES?
La nuova TARES, la Tariffa comunale sui rifiuti e servizi, è entrata in vigore a partire da gennaio 2013. Introdotta con il Decreto Legge Monti "salva Italia", va a sostituire la TARSU e la TIA, racchiudendo in un solo tributo tutte le voci riguardanti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, e tutti gli altri servizi definiti “indivisibili", come l'illuminazione, la manutenzione delle strade e il verde pubblico.
L'imposta, viene determinata su base annua a seconda della quantità e della qualità dei rifiuti prodotti per metro quadrato di abitazioni ed edifici ad uso commerciale.
Già per l'anno 2013 la costruzione di tale tariffa deve tenere conto del principio europeo «chi inquina paga» (art 14 Direttiva Europea n. 2008/98/CE), come spiegato nell'articolo 5 del decreto legge 102 approvato il 31 agosto 2013 dal Consiglio dei Ministri. Il testo stabilisce la commisurazione della tariffa sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte e al costo del servizio sui rifiuti.
Chi deve pagare l’imposta
La Tares non sarà pagata solo da proprietari di immobili, ma da tutti coloro che "occupano o detengono locali o aree scoperte" (negozi, uffici, capannoni), quindi chiunque occupi, possegga o detenga a qualsiasi titolo:
locali (quindi di tutte le strutture fissate al terreno e chiuse minimo su tre lati)
aree scoperte ad uso commerciale, ossia di tutte quelle superfici prive di edifici o di strutture edilizie, di spazi circoscritti che non costituiscono parte integrante del locale.
Sono invece escluse:
le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi
le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
Quota fissa e variabile
L’applicazione della TARES sulle utenze domestiche, ovvero sugli immobili destinati esclusivamente all’abitazione con relative pertinenze, viene calcolata in base al numero dei componenti del nucleo familiare che risultano iscritti dal primo gennaio 20013 sugli elenchi dell’anagrafe tributaria e alla metratura dell’abitazione.
Il tributo si compone di una quota fissa e una quota variabile.
Quota fissa: si applica alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono la relativa pertinenza, sulla base di tariffe fissate per metro quadrato rispetto al numero degli occupanti, determinate in modo tale da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
Quota variabile: è determinata in relazione al numero degli occupanti.
Coefficienti: sono determinati nella delibera tariffaria.
Il calcolo della quota fissa
Il calcolo della quota fissa si basa su una tariffa commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per metro quadrato, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte.
per le unità immobiliari a destinazione abitativa iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, viene calcolata sul 80% della superficie catastale, applicata per la TARSU negli anni precedenti al 2013. Nei casi in cui non sia disponibile la superficie catastale viene utilizzata la superficie calpestabile misurata al netto dei muri, ad esclusione di balconi e terrazze oppure per aree esterne in base al perimetro interno.
Il calcolo della quota variabile
La quota variabile della TARES sulle utenze domestiche viene calcolata sulla base del numero degli occupanti dell’abitazione, ovvero in funzione dei componenti del nucleo familiare risultante all’Anagrafe Comunale al 1° gennaio dell’anno di riferimento, altresì vengono considerate nel calcolo dell’imposta anche le altre persone che dimorano nella casa per un periodo superiore ai sei mesi come per esempio colf e badanti.
Vanno inoltre considerate parte del nucleo e quindi calcolate ai fini dell’imposta, le persone presenti nello stato di famiglia ma domiciliate temporaneamente in un altro indirizzo, come per esempio i volontari o i lavoratori che si trovano all’estero o gli individui ricoverati presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri educativi o penitenziari per un periodo inferiore ai 12 mesi.
Pagamento
Con delibera del 3 agosto 2013 il Consiglio Comunale di San Fermo ha approvato la riscossione della TARES in tre rate con scadenza maggio, luglio e 16 dicembre 2013, le rate in acconto sono state stabilite con la TARSU e il saldo sarà determinato a conguaglio con la determinazione delle tariffe TARES.
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